Con la presente si avvisano i gentili Soci di PAN – E.P.P.A.A. (Ente Provinciale Protezione
Animali e Ambiente), C.F. 01142600228, sede legale in Rovereto (TN) - 38068, via XXIV
Maggio, n. 4; C.F./P.IVA: 01142600228, che l’ASSEMBLEA DEI SOCI è convocata (ex art. 6
dello Statuto) in seduta ORDINARIA il giorno 13 dicembre 2021, alle ore 6.00. Qualora
l’Assemblea difettasse del quorum costitutivo, la stessa è convocata il medesimo giorno, 13
dicembre 2021, alle ore 18.00, in seconda convocazione.
Entrambe le sedute si terranno presso la Sala Kennedy, sita in corso Rosmini, 58 – 38068
Rovereto (TN).-
ORDINE DEL GIORNO:
Di seguito l’ordine del giorno assembleare:
1) Modifica del numero dei membri del Consiglio Direttivo associativo.
A tal proposito, il Consiglio Direttivo uscente propone all’Assemblea di individuare la nuova
composizione dell’organo direttivo in 7 membri, in ottemperanza a quanto stabilito dal co. 1,
art. 7 dello Statuto;
2) Nomina dei membri del Consiglio Direttivo di PAN – E.P.P.A.A. per il prossimo triennio (ex
art. 7, Statuto);
3) Modalità di votazione dei membri del Consiglio Direttivo.
A tal proposito, fatto salvo quanto stabilito all’art. 7 dello Statuto sull’iter di nomina, il
Consiglio Direttivo uscente propone all’Assemblea di attribuire ad ogni socio avente diritto di
voto fino ad un massimo di 3 preferenze, da conferire a tre diversi candidati al Consiglio
Direttivo;
3) Nomina dei membri (3) del Collegio dei Provibiri.
Il Consiglio Direttivo uscente propone all’Assemblea di attribuire ad ogni socio il diritto ad
esprimere un solo voto per la nomina dei membri dell’organo in questione.
Si informano i gentili Soci che l’assise non sarà tenuta a nominare l’Organo di Controllo
associativo, in quanto ricorrono i presupposti stabiliti all’art. 30, co. 2, d.lgs. 117/2017
(richiamati all’art. 10 dello Statuto). Come indicato dai Bilanci associativi 2019 e 2020,
approvati con voto assembleare il 15/09/2021.
Per le medesime ragioni di cui sopra, l’Assemblea non è chiamata a nominare il Revisore
Legale dei Conti.-
Colgo l’occasione per porgere distinti saluti a tutti i Soci PAN-EPPAA.-
IL CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Presidente
ADRIANO PELLEGRINI
Di seguito, ex art. 1, co. 125, L. 124/2017, si pubblicano "le informazioni relative a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria" erogati a favore della Nostra Associazione nell'esercizio finanziario 2020 dalla totalità delle Pubbliche Amministrazioni.
Data Incasso: | Ente Pubblico Erogante: | Importo: | Causale: |
29/05/20 | Comune di LEDRO | € 700,00 | contributo annuo - 2019 |
02/07/20 | Comune di ARCO | € 300,00 | contributo annuo - competenza 2019 |
24/07/20 | Comune di RIVA DEL GARDA | € 6.000,00 | contributo annuo - competenza 04.2019 – 03.2020 |
18/11/20 | Comune di ARCO | € 700,00 | contributo annuo - competenza 2020 |
16/12/20 | Comune di RIVA DEL GARDA | € 6.000,00 | contributo annuo - competenza 04.2020 – 03.2021 |
22/12/20 | Comune di TRENTO | € 2.790,00 | contributo straordinario 2020 - causa Covid-19 |
TOTALE CONTRIBUTI 2020 DA P.A. | € 16.490,00 |
Con la presente, si coglie l'occasione di ringraziare tutti i sostenitori: Enti Pubblici e privati, che con la loro generosità hanno contribuito ad aiutare la Nostra Associazione nello svolgimento del Suo operato.
Rovereto (TN), lì 9 giugno 2021
IL CONSIGLIO DIRETTIVO PAN-EPPAA
Di seguito, ex art. 1, co. 125, L. 124/2017, si pubblicano “le informazioni relative a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria” erogati a favore della Nostra Associazione nell'esercizio finanziario 2019 dalla totalità delle Pubbliche Amministrazioni.
Data Incasso: | Ente Pubblico Erogante: | Importo: | Causale: |
26/04/19 | Comune di LEDRO | € 210,00 | contributo annuo – competenza 2017 |
17/05/19 | Comune di LEDRO | € 700,00 | contributo annuo - competenza 2018 |
02/08/19 | Comune di ARCO | € 174,00 | contributo annuo - competenza 2018 |
13/08/19 | Comune di RIVA DEL GARDA | € 6.000,00 | contributo annuo - competenza 04.2018 – 03.2019 |
13/08/19 | Comune di RIVA DEL GARDA | € 6.000,00 | contributo annuo - competenza 04.2018 – 03.2019 |
13/12/19 | Comune di RIVA DEL GARDA | € 6.000,00 | contributo annuo - competenza 04.2019 – 03.2020 |
18/12/19 | Comune di ARCO | € 700,00 | contributo annuo – competenza 2019 |
TOTALE CONTRIBUTI 2019 DA P.A. | € 19.784,00 |
A titolo informativo, si segnala come, facendo riferimento alla competenza contabile, le entrate ex art. 1, co. 125, L. 124/2017 di cui la Nostra Associazione ha beneficiato nell’anno finanziario 2019 pesino per circa il 19% su quelle complessivamente ottenute nel medesimo periodo. La residua parte dei “ricavi” 2019 è così composta: 8% da rapporti sinallagmatici con P.A., 73% da donazioni elargite da privati o da quote di iscrizione associativa.
Con la presente, si coglie l’occasione di ringraziare tutti i sostenitori: Enti Pubblici e privati, che con la loro generosità hanno contribuito ad aiutare la Nostra Associazione nello svolgimento del Suo operato.
Rovereto (TN), lì 8 giugno 2020
IL PRESIDENTE DI PAN-EPPAA
ADRIANO PELLEGRINI
Silvae silentes insegnavamo ed ammonivano i nostri progenitori culturali latini.
Con questo disegno di legge si dimostra il loro oblio ed i loro insegnamenti.
Art. 1
L’articolato proposto vuole effettuare l’ennesimo cadeau ad una esigua
minoranza della società civile, a danno e/o a discapito di tutti gli altri cittadini,
potenziali utilizzatori, per finalità diverse, della viabilità forestale.
Il DDL, da questo punto di vista, appare costituzionalmente illegittimo (art. 3
Cost.), in quanto opera un’evidente discriminazione con qualsiasi altro cittadino
che potrebbe avere motivo ed interesse ad utilizzare quella viabilità forestale
per ragioni sportive, di consumo del tempo libero, raccolta prodotti del bosco,
fotografia ed enne altre motivazioni.
Non solo, questa norma è altresì inaccettabile in quanto consentirebbe
all’iscritto all’associazione venatoria di utilizzare quella viabilità anche per
motivi estranei all’attività venatoria. Infatti, l’utilizzo compete all’iscritto, e
quindi non solo in pendenza di esercizio dell’attività de qua. Con evidenti
difficoltà di applicazione in termini di vigilanza sul corretto esercizio o meno del
diritto di che trattasi.
Oltretutto, la possibilità offerta ai diversi Comuni di stilare convenzioni ai fini de
quibus, determinerebbe contenuti ed articolati tanto diversi per ognuna delle
articolazioni territoriali comunali.
Art. 2
Altresì inaccettabile è l’estensione della viabilità forestale di tipo A anche a
cacciatori residenti nella Regione Trentino Alto Adige, invece che ai soli
residenti in provincia di Trento.
Art. 3
La possibilità di conservazione della fauna prelevata può essere attuata anche
attualmente senza detta previsione normativa attraverso la stipula di
convenzioni con le macellerie presenti sul territorio trentino.
Pare di poter dire che Babbo Natale è sempre in attività ( e non soltanto per un
giorno) nei confronti della componente venatoria. Con questo DDL si vorrebbe
che soggetti pubblici mettessero a disposizione (immagino in maniera gratuita)
strutture ad hoc ed inoltre che il governo provinciale stanziasse fondi pubblici
in misura del 50% della spesa per l’apprestamento dei centri di sosta.
Per cortesia, basta regali, o quantomeno…si facciano in maniera paritaria in
favore delle associazioni ambientaliste che coltivano interessi generali e non di
bottega.
Il Presidente: Adriano Pellegrini
Trento, 15 marzo 2019
Art. 1
1. La relazione al d.d.l. dichiara di porsi l’obiettivo di “aggiornare” l’impianto
sanzionatorio disciplinato dalla normativa in epigrafe.
Invero, trattasi di aggiornamento, quanto meno sul versante pecuniario, più
dichiarativo che effettivo. E’ sufficiente osservare che la perdita di valore della
moneta misurata tra l’anno 1991 (epoca di approvazione della norma) e quello
corrente è fatta pari al 88,04%. Questa dovrebbe essere la misura dell’aumento
per lasciare inalterata nel tempo l’entità della sanzione correlata all’illecito
amministrativo. Di fatto, la lievitazione della pena è di “circa il venti per cento”,
donde una riduzione della stessa di 66,04 punti.
Si appalesa incomprensibile ed inaccettabile la mancata previsione della
recidiva, e correlato inasprimento della sospensione del permesso annuale e
d’ospite per tutte le violazioni venatorie previste dall’art. 49 della L.P. 24.
Onestà intellettuale impone di riconoscere apprezzabile il tentativo,
quantomeno per le sanzioni disciplinari, di approntare un quadro sanzionatorio
a schem+a fisso capace di rimuovere quanto sembra avvenuto in passato e cioè
l’applicazione “domestica” della pena diversa a seconda delle persone
coinvolte.
2. Al fine di evitare interpretazioni difficoltose e/o errate, sarebbe opportuno
precisare, in armonia a quanto previsto dall’art. 8 bis della L. 24 novembre
1981, n. 689, che la recidiva si verifica in caso di reiterazione della violazione
nei cinque anni successivi dalla commissione dell’illecito precedente.
3. L’articolato sanzionatorio confligge con il dettato dell’art. 16 della L.
689/1981 in quanto non consente al trasgressore di accedere all’oblazione
optando per il pagamento della terza parte del massimo della sanzione o del
doppio del minimo edittale, se più favorevole. Invece l’articolato sanzionatorio
proposto conduce alla totale equiparazione tra l’una e l’altra possibilità. Es:
Sanzione lett. a), e così di seguito: 124 x 2 = 248; 744 : 3 = 248. Invece, ove si
aumenti il massimo o si diminuisca il minimo, si rende possibile la diversa
possibilità opzionale, secondo la ratio legis.
4. Non si comprende a quale “comma 2 bis” faccia rinvio il comma 5 dell’art. 1.
5. Quanto previsto dal comma 8 dell’art. 1, andrebbe anche applicato alle
violazioni della stessa natura commesse in caso di utilizzo di permesso d’ospite
giornaliero; altrimenti, i portatori di questo titolo di legittimazione, responsabili
delle violazioni elencate sub art. 1, rimarrebbero esclusi dalle sanzioni
disciplinari, invece previste per i soli titolari di permesso annuale o del
permesso d’ospite annuale.
Art. 2
Apprezzabile l’abrogazione della commissione disciplinare che ho sempre
qualificato quale commissione di…conciliazione, atteso che frequentemente
sono state irrogate incomprensibilmente (per altro verso del tutto
comprensibile…) sanzioni di diversa entità per la stessa tipologia di violazione.
L’attribuzione del potere di irrogazione della sanzione al dirigente del
dipartimento competente in materia di foreste trova la mia condivisione a
condizione, peraltro, che lo stesso non si trovi in condizioni d’incompatibilità,
riscontrabili qualora sia titolare di permesso annuale di caccia. In tal caso, deve
provvedere alla bisogna, suo sostituto nei cui confronti detta incompatibilità
non sussista.
Art. 3
Nessuna osservazione.
Il Presidente : Adriano Pellegrini
Trento, 14 marzo 2019
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